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STATUTO
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita in Opera (MI), via Dante n 12, una polisportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denominata “CITTA’ DI OPERA Associazione Sportiva Dilettantistica”.
Articolo 2 – Scopo
1. La polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo, la diffusione e l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività sia agonistica che ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l’altro, svolgere:
a. attività di gestione, conduzione, manutenzione d’impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva;
b. somministrazione di alimenti e bevande;
c. attività di produzione, nonchè cessione di materiale e attrezzature sportive e riconducibili all’oggetto sociale;
d. ogni altra attività o servizio connessi al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, anche a carattere commerciale secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali purché nei limiti consentiti dalla legge.
3. L’ordinamento interno della polisportiva è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.
4. La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. del C.I.P. nonché agli statuti e ai regolamenti dell’Ente di Promozione Sportiva o della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’organismo di affiliazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’organismo di affiliazione nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate, nonché il regolamento interno sottoscritto dall’Assemblea degli associati.
6. La polisportiva è composta da sezioni sportive prive di autonomia finanziaria. L’organizzazione di ogni sezione è affidata ad un Coordinatore. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina del Coordinatore stabilendone la durata della carica, nonché la revoca dello stesso in qualsiasi momento con propria delibera inoppugnabile. Il Coordinatore può essere anche un membro del Consiglio Direttivo e risponde in ogni caso a quest’ultimo dei risultati della sezione al fine di consentire al Consiglio la visione unitaria dell’azione gestoria della polisportiva. A tal fine il Consiglio definisce gli obiettivi da conseguire
per ciascuna sezione cui deve informarsi l’azione operativa del Coordinatore.
7. I colori sociali sono il Giallo, il Bianco e il Blu. Il logo sarà il sole giallo all’interno della luna blu racchiusa in uno scudetto. Nella parte inferiore ci sarà il nome dell’Associazione “CITTA DI OPERA A.S.D.” in scritta nera su sfondo giallo.
Articolo 3 – Durata
1. La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione all’Associazione
Per essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di Associati è necessario:
a) fare domanda al Consiglio Direttivo;
b) versare, ove dovuto, l’importo della quota di adesione.
1. Il Consiglio Direttivo o un suo delegato, verificato il possesso da parte del richiedente dei requisiti prescritti dallo Statuto o da eventuale apposito regolamento, ammette il nuovo Associato con specifica delibera oppure con espresso assenso sulla domanda di ammissione anche per il tramite del delegato.
2. L’eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo o del suo delegato ad una domanda di adesione non pregiudica il diritto del richiedente, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni, al contraddittorio dinanzi all’Assemblea che delibera, secondo le maggioranze ordinarie, in merito all’ammissione o alla conferma del diniego del Consiglio Direttivo, in maniera inappellabile.
3. Il Consiglio Direttivo può esentare in modo insindacabile alcuni Associati dal versamento della quota di adesione o della quota associativa annua o dei corrispettivi specifici per ragioni economiche o altre ragioni come risultanti da apposito verbale.
4. In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale che ne assume la rappresentanza associativa.
5. Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo mortis causa.
6. É esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. L’ammissione decorre dalla data della domanda di adesione.
Articolo 5 – Associati e tesserati
1 L’appartenenza all’Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati tutti coloro che intendano condividere gli scopi dell’Associazione e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Gli Associati si suddividono nelle seguenti categorie:
a) ASSOCIATI FONDATORI – Sono considerati tali gli Associati firmatari dell’Atto costitutivo.
b) ASSOCIATI ORDINARI – Sono considerati tali tutti coloro che versano una quota quale contributo e, previa iscrizione alla stessa, partecipano direttamente all’attività sportiva, amministrativa, organizzativa e gestionale dell’Associazione.
c) ASSOCIATI SOSTENITORI – Sono considerati tali coloro che versano una quota quale contributo per la gestione, sia che svolgano attività sportiva o senza partecipazione all’attività sportiva e gestionale dell’Associazione.
d) ASSOCIATI ONORARI – Sono considerati tali chi si sia distinto per impegno nel sociale o negli sport praticati dall’Associazione. Sono ammessi a seguito di delibera del Consiglio.
2 L’atto di adesione all’Associazione comporta l’approvazione incondizionata dello Statuto.
3 Coloro che intendono svolgere attività sportiva presso l’Associazione pur senza aderire in qualità di associati, verranno tesserati in nome e per conto dell’Associazione presso la competente Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza. L’Associazione potrà richiedere ai Tesserati, all’inizio di ogni stagione sportiva, una quota iscrizione per i costi sostenuti per garantire le loro attività sportive.
Articolo 6 – Diritti degli Associati
1 La qualifica di Associato dà diritto all’elettorato attivo e passivo, alla partecipazione alla vita associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto, nonché a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti interni.
2 Il diritto di voto per le delibere riguardanti le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione è riservato ai soli Associati maggiorenni, ai sensi dell’art.148, comma 8, lett. c, del DPR 22.12.1986, n.917.
3 Gli Associati hanno il dovere di versare la quota associativa annua ove prevista. Hanno altresì il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e, per le attività sportive, di osservare le regole dettate dalla Federazione o Ente di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione aderisce.
4 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all’Associazione, salvo cause di ineleggibilità previste per legge o dal presente Statuto.
Articolo 7 – Perdita della qualifica di Associato
1. Gli Associati cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria.
b) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
c) Scioglimento della polisportiva ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
Coerentemente con il criterio di apoliticità dell’Associazione nessun Associato potrà perseguire o ricoprire cariche politiche, salvo dimissioni volontarie, in assenza delle quali spetterà al Consiglio Direttivo decretarne la radiazione con delibera inoppugnabile.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera b), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato, si procederà, in contraddittorio con l’interessato, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3. L’Associato radiato non può essere più ammesso, se non previo assenso dell’Assemblea, con propria delibera a seguito di nuova presentazione della domanda di ammissione da parte dell’interessato e giudizio favorevole da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Organi
1. Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale degli Associati;
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo.
Articolo 9 – Funzionamento dell’Assemblea
1. L’Assemblea generale degli Associati è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell’art. 20 del codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo affisso presso la sede sociale oppure mediante avviso trasmesso via mail agli indirizzi comunicati dagli stessi Associati in sede di domanda di adesione oppure con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l’attestazione di trasmissione, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza per l’Assemblea ordinaria e quindici giorni prima per l’Assemblea straordinaria.
3. In sede ordinaria l’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno nei centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, nei centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo.
4. L’Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno ad almeno un’ora di distanza.
5. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà altresì essere richiesta, a mezzo di lettera semplice firmata, al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno, nonché dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In tal caso la convocazione è atto dovuto
6. L’Assemblea è validamente costituita, anche se non convocata, quando intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.
7. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
8. Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, alla nomina degli organi direttivi della polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della polisportiva che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente articolo.
9. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, cessione d’attività; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione.
10. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
11. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti, con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
12. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
13. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
14. Di ogni Assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori
Articolo 10 – Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie della polisportiva i soli Associati in regola con il versamento della quota annua ove prevista e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 6.
2. Ogni Associato persona fisica può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Associato.
Articolo 11 – Validità Assembleare
1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Associato ha diritto a un voto.
2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite, qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da tre a sette. È eletto dagli Associati aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro esercizi fiscali ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali coloro che non ricoprano qualsiasi altra carica in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o del C.I.P. o di uno qualsiasi degli Organismi di affiliazione a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente superiori a un anno.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto
la riunione e dal segretario.
Articolo 13 – Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà, carente dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 14 – Convocazione Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 15 – Compiti del Consiglio Direttivo
1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) Deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
b) Nominare per ciascuna sezione sportiva un Coordinatore con il quale lavorare per la buona gestione della sezione stessa.
c) Redigere il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea degli Associati;
d) Fissare le date delle assemblee ordinarie degli Associati, da indire almeno una volta all’anno, e convocare l’Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum previsti dallo statuto;
e) Redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all’attività sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
f) Adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati ;
g) Attuare le finalità previste dallo statuto le decisioni dell’Assemblea degli Associati;
h) Motivare, coordinare, controllare eventuali collaboratori esterni per il buon e professionale svolgimento dell’attività sportiva, finanziaria, amministrativa e progettuale.
i) Gestire ogni altro aspetto della vita associativa che non sia rimesso all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
Articolo 16 – Il presidente
1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica unitamente al Consiglio Direttivo di cui è parte.
2. Spetta al Presidente:
– la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
– l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
– la convocazione dell’Assemblea degli Associati ed alla convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
– firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro;
– adottare i provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l’Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.
Articolo 17 – Il Vicepresidente
1. Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 18 – Il Segretario
1. Il segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo anche tra soggetti non membri del Consiglio stesso e/o non Associati.
2. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Articolo 19 – Il rendiconto
1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo della polisportiva da sottoporre all’approvazione Assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della polisportiva.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del bilancio stesso.
4. L’eventuale rendiconto di ogni singola sezione si consolida nel rendiconto generale della polisportiva.
Articolo 20 – Anno sociale
1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell’anno successivo
Articolo 21 – Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili di proprietà; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e non reimpiegati per le attività istituzionali.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione tesserati e dalle quote associative annuali;
b) dai versamenti volontari degli Associati;
c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;
f) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
g) da ogni altra entrata individuabile come provento.
Articolo 22 – Sezioni territoriali
1. L’Assemblea ordinaria potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 23 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva e gli Associati e tra gli Associati medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dall’Organismo di affiliazione.
Articolo 24 – Vincolo di giustizia
Per le attività sportive l’Associazione dal momento dell’affiliazione e gli Associati dal momento del tesseramento all’Organismo di affiliazione si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia federale e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti dell’Organismo stesso.
Articolo 25 – Scioglimento
1. 1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
2. 2. In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, co.190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.
Articolo 26 – Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’Organismo di affiliazione e in difetto di questi le norme del codice civile.
Nuovo Statuto Sociale revisionato ed approvato in seduta straordinaria dall’Assemblea dei Soci di Città di Opera A.S.D.
Opera 08/05/2021
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